La parte speciale del Kit documentale 231 si divide in sezioni che rispecchiano le tipologie di reato previste in merito alle responsabilità amministrative degli enti.
I reati spaziano da quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all’Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing), alle Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.
Con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario è stata apportata una modifica all’Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 “ Indebita compensazione” con l’introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell’agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all’Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01.
Infine con la Legge n.90 del 28 giugno 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell’Art.24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell’Art. 24-bis del D.Lgs231/01(Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Per quest’ ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l’inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.
E ancora il Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, la Legge n.112 dell’8 agosto 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio n.92, recante misure urgenti in materia penitenziaria,di giustizia civile e penale di personale del Ministero della Giustizia” e la Legge n.114 del 9 agosto 2024 ” Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, promulgati in rapida successione, hanno completamente stravolto i reati di codice penale facenti parte della fattispecie dell’Art. 25 D.Lgs 231/01
Infatti è stato abrogato l’Art.323 c.p, (Abuso d’ufficio). introdotto l’Art.314-bis c.p (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) ribattezzato “peculato per distrazione” , sostituito l’Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite), modificato nel testo e nella rubrica l’Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione), modificato l’Art.323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) e l’Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità)
Lo stesso Art.25 del D. Lgs 231/01 è stato oggetto di modifica, sia nella rubrica sia nel testo del comma 1 che riportiamo fedelmente “Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318,321,322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.
Con il Decreto del 21 giugno 2024 “Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2024” si è avuto l’Aggiornamento della sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente per l’anno 2023 e 2024 che ha interessato l’Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01.
Con il D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” ha comportato la modifica al testo dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e l’aggiunta di sanzioni interdittive previste dall’Art.9; oltre, all’ abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024: Artt. 27, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 88, 94 facenti parte dell’Art. 25-sexiesdecies D.Lgs.231/01.
Tale provvedimento ha comportato anche la sostituzione dell’Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all’interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (abrogato), con l’Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.
Un’ulteriore novità concerne l’inserimento sempre nell’Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise): D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre1995
Art. 40 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici)
Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 43 (Sottrazione all’accertamento dell’accisa sull’alcole e bevande alcoliche)
Art. 44 (Confisca)
Art. 45 (Circostanze aggravanti)
Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
Art. 48 (Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)
Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)
A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).
La L. n.143 del 7 ottobre 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Decreto Omnibus)” ha portato all’introduzione dell’Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore) facente parte dell’Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).
Con il D.L. n.145 dell’11 ottobre 2024 “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali” si è avuta la modifica dell’Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l’introduzione dell’Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
La L. n.166 del 14 novembre 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” ha comportato l’inserimento e la modifica dell’Art. 181-bis L.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore) , nonchè la modifica al testo degli Artt. di codice penale 171-bis, 171-ter, 171-septies L.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), facenti parte dell’Art. 25-novies del D. Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)
Con l’ultimo provvedimento, ovvero, con la L. n.187 del 9 dicembre 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali” si è avuta la modifica del testo dell’Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e la modifica dell’Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno)